Per come si sono messe le cose sui consorzi di bonifica, forse occorre mettersi l’anima in pace e pagare. O forse no. Queste sono di fatto le conclusioni cui è giunta la Regione – Sezione Risorse Idriche, Servizio irrigazione, bonifica e gestione della risorsa acqua, Ufficio vigilanza sui Consorzi di Bonifica con la propria recente nota con la quale chiude un’istruttoria avviata e sollecitata da Adiconsum Lecce e altre Associazioni dei consumatori, comunicando la conclusione senza rilievi del procedimento di verifica effettuato secondo le disposizioni normative nazionali e regolamenti vigenti.
Questi i fatti contestati ai Consorzi di bonifica e che la Regione e gli altri Enti istruttori affermano non aver riscontrato anomalie.
Ma i documenti probatori prodotti a supporto dell’esposto dicono altro.
Le Associazioni dei consumatori non ci stanno a subire questa ennesima spallata e sono pronte ad alzare il tiro seppur nella consapevolezza che molto non può essere ancora fatto considerato che gli altri Enti destinatari della Richiesta di verifica di conformità delle delibere commissariali alla normativa sul procedimento amministrativo ed accesso agli atti ex Legge 241/90. Richiesta di verifica di conformità delle delibere commissariali alla normativa sulla pubblicità ex L. 69/2009 e L.R. 4/2012. Richiesta di verifica di conformità delle delibere commissariali agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni ai sensi dei D.lgs. 150/2009, D.lgs 33/2013, Dlgs. 97/2016. Annullamento atti di riscossione in autotutela. Notifica atti tributari con posta privata inesistenti. Violazione Statuto dei diritti del contribuente, quali tra gli altri l’ANAC, il servizio trasparenza e anticorruzione della Regione Puglia e il Garante del Contribuente.
Sì perchè, nonostante quanto concluso dalla sezione risorse idriche della Regione Puglia “senza rilievi”, i documenti lo smentiscono e dicono tutt’altro, in barba della trasparenza e delle forme di pubblicità legale degli atti assicurate in primis dall’art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 il quale recita che
“1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicita’ legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
[…]
A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicita’ legale, ferma restando la possibilita’ per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicita’ sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Evidentemente queste forme di pubblicazione degli atti amministrativi da parte dei Consorzi di bonifica sono “fai da te” potendosi permettere di pubblicare le deliberazioni commissariali “in forma parziale” quant’anche le stesse contengono un dispositivo che recita “… allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante”.
Ma per la Regione “nessun rilievo”.
Questo nonostante l’art. 32 della L. 69/2009 che regolamenta la pubblicità legale degli atti e l’art. 14 della L.R. nr. 4 del 13 marzo 2012 sui consorzi di bonifica il quale recita che
Gli atti degli organi consortili sono pubblicati nell’albo pretorio del consorzio, entro il settimo giorno lavorativo dalla data di adozione, per un periodo di dieci giorni consecutivi.
Le deliberazioni di cui si dichiara l’urgenza sono pubblicate nell’albo pretorio del consorzio nel giorno immediatamente successivo a quello di adozione per un periodo di sette giorni.
E ancora l’art. 15 della L.R. 4/2012 rubricato “trasparenza e informazione”
Nell’attività di programmazione e di amministrazione, nell’esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i consorzi di bonifica agiscono con modalità e procedure improntate alla traspa-renza, alla imparzialità e buona amministrazione e nel rispetto della legislazione dell’UE, nazionale e regionale.
I consorzi di bonifica assicurano l’informa-zione agli utenti mediante:
a) la pubblicazione nei propri albi pretori anche telematici;
b) la trasmissione delle notizie, entro sette giorni, ai Comuni e alle Province, che le pubblicano negli albi pretori e in ogni altra forma, anche telematica, ritenuta idonea.
I consorzi di bonifica garantiscono, nei limiti previsti dalla legge, l’accesso agli atti e ai documenti inerenti l’attività, i servizi e le opere gestite. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla l. 241/1990 e s.m.i. e dal regolamento consortile.
I consorzi di bonifica, per assicurare la massima conoscibilità dell’azione amministrativa, si adeguano a quanto previsto dalla legge regionale20 giugno 2008, n. 15 (Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia), garantendo la pubblicazione on line di atti, documenti e informazioni a rilevanza esterna.
Evidentemente I Consorzi di bonifica e la Regione Puglia hanno un concetto tutto loro di garantire la pubblicazione on line di atti documenti e informazioni a rilevanza esterna e quindi anche la pubblicazione parziale degli atti esplica gli effetti della pubblicità legale, quant’anche non siano allegati pur costituenti parte integrante.
Ma non solo.
Anche l’accesso agli atti ex L. 241/90 ha un suo funzionamento diverso dal resto del mondo civile.
Infatti, a fronte della richiesta di accesso agli deliberativi pubblicati parzialmente, chiedendo copia degli allegati qualificati quale parte integrante dell’atto, il Consorzio di bonifica Terre D’Apulia, ha risposto che per alcuni atti occorre inoltrare domanda al Consorzio Ugento Li Foggi, poichè questo Consorzio non ha competenze sul territorio della provincia di Lecce. Nello specifico: schema di contratto e copia del contratto stipulato (in rif. Alla delibera 131 del 18.03.2019) e schema atto di sottomissione e copia atto di sottomissione (in rif. Alla delibera 561 del 14/12/2020).
Qualcuno si chiederà: cosa centra il consorzio di bonifica Terre D’Apulia con il consorzio di bonifica di Arneo e Ugento Li Foggi?
Vero. Per comprendere cosa centra e come stanno le cose, occorre partire dall’inizio. Ad ognuno le proprie riflessioni e valutazioni.
I Consorzi di bonifica hanno fatto notificare solleciti pagamento dei tributi di Bonifica, a partire da metà di gennaio in poi alla Creset Spa, società concessionaria per la riscossione dei contributi dei Consorzi di Bonifica nella Regione Puglia a seguito di affidamento avvenuto da parte del Consorzio di Bonifica Terre D’Apulia di Bari, in qualità di stazione appaltante, il cui procedimento risulta essere stato avviato con delibera commissariale nr. 264 del 21.06.2018.
In particolare sono state notificate con poste private dei solleciti di pagamento per gli anni 2014 e 2015 per il codice tributo 630 e per gli anni 2012 per il codice tributo 648, anche per gli importi inferiori a 50 euro.
A seguito della richiesta di accesso agli atti da parte di Adiconsum Lecce, dalla documentazione pervenuta con raccomandata e visionata della Creset Spa, non risulta essere riportato l’atto deliberativo e normativo da cui risulti la legittimazione della stessa società privata, tale FulmineGroup, a notificare atti tributari con valore esecutivo. In realtà, la società Fulmine Group srl risulta essere titolare di licenza individuale speciale per la notifica di contravvenzioni e giammai di atti tributari, per cui la notifica di un atto tributario, è inesistente ed insanabile (v. CTP Messina).
Ciò ha indotto le Associazioni a ricercare sull’albo pretorio del Consorzio di Bonifica Terre D’Apulia di Bari (stazione appaltante) la presenza della documentazione probatoria che legittimasse il concessionario ad agire, nonché le condizioni contrattuali di affidamento i cui effetti poi si riversano sull’atto notificato.
Dalla consultazione dell’Albo Pretorio del Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia Bari sono state pertanto visionate le seguenti Delibere Commissariali:
1) Delibera n. 264 del 21.06.2018: il Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia Bari ha il compito di stazione appaltante nella procedura per l’affidamento in concessione dei servizi di riscossione coattiva dei contributi di bonifica;
2) Delibera n. 502 del 29.10.2018, il Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia Bari è affidatario in concessione dei servizi di riscossione coattiva dei contributi di bonifica …anche in nome e per conto degli altri tre Consorzi commissariati Stornara e Tara, Arneo e Ugento Li Foggi…;
3) Delibera n. 131 del 18.03.2019: Efficacia dell’aggiudicazione definitiva e approvazione schema di contratto… in favore della Creset – Crediti, Servizi e Tecnologie Spa con sede a Milano;
4) Delibera n. 561 del 14.12.2020: “Estensione contrattuale a CRESET spa entro il quinto d’obbligo per l’affidamento del servizio di riscossione coattiva dei contributi di bonifica cod. 630 anno 2014 e 2015 non riscossi da SOGET spa. Proroga termine contratto originario. Approvazione schema atto di sottomissione”;
Dalle delibere commissariali sub citate, tutte emesse dal Consorzio di Bonifica Terre D’Apulia, è emerso che risultano essere state pubblicate solo parzialmente all’albo pretorio della stazione appaltante, nonostante riportino al proprio interno il deliberato di “…approvare…, costituisce…, quale parte integrante del deliberato…”, non consentendo, di fatto, ad alcuno di poter prendere legalmente visione di tutta la documentazione deliberata così come invece espressamente previsto dall’art. 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 nonché dall’art. 14 e 15 della Legge Regionale nr. 4 del 13 marzo 2012;
Considerato che la pubblicazione costituisce una formalità estrinseca e susseguente alla formazione dell’atto, prescritta sia perché questo possa spiegare i suoi effetti, sia per determinare una presunzione di notorietà degli atti, affinchè gli interessati ne abbiano conoscenza legale, ciò determina inevitabilmente che, tutti gli atti deliberati dal Consorzio di Bonifica Terre D’Apulia, sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 32 della L. 69/2009 e 14 e 15 della L.R. 4/2012, , non risultano validamente pubblicati e quindi non hanno prodotto gli effetti della pubblicità legale.
Pertanto, alla luce di quanto detto, si ritiene che tali atti sono inefficaci e determinano l’annullamento degli stessi nonchè di quelli adottati in conseguenza.
A questo punto, le Associazioni dei Consumatori, preso atto che tutti i deliberati sono risultati sprovvisti degli allegati pubblicati (e quindi senza valore di pubblicità legale), hanno inoltrato con ADICONSUM Lecce, richiesta di accesso agli atti ex L. 241/90 alla stazione appaltante Consorzio di bonifica Terre D’Apulia;
La stazione appaltante Consorzio di bonifica Terre d’Apulia, con propria nota avente ad oggetto: “istanza di accesso documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/90 ss.mm.ii.”, ha fornito il seguente riscontro:
“Con riferimento alle note pec del …, si trasmette in allegato la documentazione richiesta, con la segnalazione che per alcuni atti occorre inoltrare domanda al Consorzio Ugento e Li Foggi, poiché questo Consorzio non ha competenza sul territorio della provincia di Lecce. Nello specifico: schema di contratto e copia del contratto stipulato (in rif. Alla Delibera Commissariale n.131 del 18/03/2019) e schema atto di sottomissione e copia atto di sottomissione (in rif. alla Delibera Commissariale n.561 del 14/12/2020).” .
Ciò conferma che gli atti del Consorzio non hanno mai avuto pubblicità legale.
Addirittura, il Consorzio di Bonifica Terre D’Apulia, quale stazione appaltante, deliberando espressamente con la n. 561 del 14/12/2020:
– “di procedere all’estensione contrattuale, entro il quinto d’obbligo, del servizio di riscossione coattiva, con riguardo alle partite residue, munite di estremi di notifica, dei ruoli dei contributi consortili cod. 630 per le annualità 2014 e 2015,entro gli € 50 (euro cinquanta) non riscosse, prevedendo, contestualmente, una proroga di mesi diciotto del termine di scadenza della durata contrattuale rispetto a quello previsto dal contratto originario”;
– di autorizzare l’affidamento di quanto sopra alla CRESET SPA per un importo aggiuntivo, rispetto a quello del contratto originario, di € 7.333,84 e, quindi, entro il limite del quinto d’obbligo;
– di approvare, con riguardo al suddetto estensione contrattuale e contestuale proroga, lo schema di atto di sottomissione allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante…….etc…etc”, non ha fornito gli “allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante”, impedendo, di fatto, la legale conoscenza degli allegati in violazione della Legge n. 241/90. Inoltre, comunicando che “… occorre inoltrare domanda al Consorzio Ugento e Li Foggi, poiché questo consorzio non ha competenze sul territorio della provincia di Lecce…” si è dichiarato incompetente, in conflitto con l’approvazione del suo stesso deliberato n. 561 del 14/12/2020 (?).
E’ evidente a chiunque – tranne alla Regione Puglia e al Consorzio di bonifica – che l’intero procedimento amministrativo di individuazione, affidamento e gestione del servizio alla Creset Spa, risulta affetto da mancata pubblicità legale, da vizi di legittimità e di merito con procedimenti contraddittori, in violazione della Legge n. 241/90, dell’art. 32 della L. 69/2009 sulla trasparenza amministrativa nazionale e dell’art. 14 e 15 della legge regionale 4/2012 che regolano gli atti dei Consorzi di Bonifica.
Ma la Regione, cui è stato richiesto di
– verificare ai sensi della L. 69/2009, L.R. Puglia 4/2012, L. 241/90 la legittimità del procedimento amministrativo, nonchè il rispetto della normativa per l’accesso agli atti;
– verificare la conformità delle delibere commissariali agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni ai sensi dei D.lgs. 150/2009, D.lgs 33/2013, Dlgs. 97/2016.
– accertate le violazioni, di dichiarare la illegittimità dei procedimenti amministrativi e per l’effetto, procedere all’annullamento delle delibere commissariali viziate così come evidenziate nonchè di tutti gli atti amministrativi a queste collegati.
– di verificare, altresì, la legittimazione della notifica dei solleciti di pagamento avvenuta con poste private,
Nonostante le evidenze documentali, ha comunicato la conclusione senza rilievi del procedimento di verifica!
A ognuno la propria valutazione e conclusione.
Gli iscritti ad Adiconsum Lecce direttamente o in convenzione per l’anno in corso possono scaricare gratuitamente la documentazione dal sito www.adiconsumlecce.it (previa registrazione riservata agli associati). Chi ha donato anche il 5×1000 ad Adiconsum Puglia (C.F. 93255780723) nell’ultimo adempimento fiscale, potrà beneficiare della prima informazione e assistenza di Adiconsum Lecce gratuitamente inviando una segnalazione a info@adiconsumlecce.it o tramite l’apposito box in home page del sito www.adiconsumlecce.it
Questa la documentazione sul sito www.adiconsumlecce.it a disposizione degli iscritti
2021.01 – esposto reclamo associazioni
2021.02 – 2021.03.05 garante avvio istruttoria
2021.03 – 2021.03.15 regione x avvio istruttoria
2021.04 – 2021.06.22 regione 2021_06_22_09_24_46
2021.05 – 2021.10.07 regione RISCONTRO senza rilievo
2021.06 – 2021.10.21 garante x risposta consorzio
2021.07 – 2021.10.21 garante x riscontro creset
2021.08 – 2021.10.21 garante x riscontro anac e anticorruzione
2021.09 – 2021.10.21 garante x riscontro regione
all doc – 2018.06.21 del 264 indizione gara
all doc – 2018.10.29 del 502 affidamento creset
all doc – 2019.03.10 del 131 schema contratto
all doc – 2020.12.14 del 561 affidamento creset 2014 e 2015
all doc – 2021.02.19 consorzio risposta accesso atti
all doc – CTP Messina 2021 depositata 24.02.2021 Notifica..
all doc – Elenco_operatori_postali_al_23-10-2020
all doc – L.R. 4.2012 all doc – LEGGE 18 giugno 2009, n. 69 art 32
all doc – LICENZE_INDIVIDUALI_SPECIALI_-_08-02-2021
Lecce, 26.04.2022