CONTRATTI A DISTANZA: TUTELE RAFFORZATE

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A CHI INTERESSA:

Interessa a tutti i consumatori o utenti (ossia la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta)

 CHE COS’E:

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 in vigore dal 1° gennaio 2024 apporta due rilevanti modifiche al Codice del consumo:

➢ la prima riguarda i requisiti formali per i contratti a distanza;

➢ la seconda riguarda i contratti di servizi a tacito rinnovo

 CONTRATTI A DISTANZA:

E’ previsto che quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l’offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto.

In tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica.

Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole.

La nuova norma aggiunge ora al codice del consumo che, “In ogni caso, il consenso non è valido se il consumatore non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile”.

 CONTRATTI DI SERVIZI A TACITO RINNOVO:

Si introduce un nuovo articolo al codice del consumo e si stabilisce che nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato, con clausola di rinnovo automatico, il professionista, entro trenta giorni prima della scadenza del contratto, è tenuto ad avvisare il consumatore della data entro cui può inviare formale disdetta.

La comunicazione deve essere inviata per iscritto, tramite sms o altra modalità telematica indicata dal consumatore, e la sua mancanza consente al consumatore, sino alla successiva scadenza del contratto, di recedere in qualsiasi momento senza spese.

 

Per info:  080 5968295 –  puglia@adiconsum.it