ADICONSUM CONCILIAZIONELa Conciliazione Paritetica è un metodo di risoluzione extragiudiziale delle controversie che consente alle parti (consumatore e azienda), tramite i propri rappresentanti, di confrontarsi al fine di trovare una soluzione condivisa e realmente soddisfacente per entrambe, in tempi rapidi ed in maniera economica, evitando il ricorso in giudizio.

La conciliazione paritetica, infatti, è frutto di un accordo realizzato fra Associazioni dei Consumatori riconosciute – quale ADICONSUM – ed Aziende, sulla base di specifici Accordi (Protocolli di Intesa) sottoscritti dalle Parti. Un apposito Regolamento di Conciliazione disciplina le modalità pratiche di svolgimento della procedura in tutte le sue fasi. E’ predisposto, inoltre, un elenco dei Conciliatori, istruiti tramite appositi corsi di formazione.

 

I Regolamenti attuativi dei Protocolli prevedono un procedimento di conciliazione in cui il consumatore è rappresentato da un conciliatore Adiconsum che lo assiste e l’azienda da un proprio conciliatore.

 

La procedura

Per poter accedere alla conciliazione, è necessario che il consumatore abbia preventivamente presentato un reclamo scritto  all’azienda, al quale non sia stata data risposta entro un dato termine o la stessa risposta non sia considerata soddisfacente.

In tal caso, il consumatore può presentare una domanda di conciliazione all’Associazione dei Consumatori, la quale, verificate le condizioni di ammissibilità della richiesta e l’esistenza dei presupposti per darvi seguito, svolge una prima analisi del caso.

Una Commissione di Conciliazione, composta da un rappresentante per parte, gestisce la procedura conciliativa, coadiuvata da un’apposita Segreteria per la gestione delle pratiche. 

IPOTESI 1

I conciliatori delle due parti cercano di individuare un accordo che – se raggiunto – sottoscrivono il verbale di conciliazione avente efficacia di accordo transattivo ex art. 1965 c.c., quindi vincolante sia per il consumatore che per l’azienda. In tal modo si pone fine alla controversia.

IPOTESI 2

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione fallisca, viene ugualmente redatto apposito verbale – di mancato accordo – che consente di proseguire il reclamo nelle opportune sedi giudiziarie, che oggi in molti casi prevedono il ricorso preventivo alla mediazione.

È bene sapere che, in alcuni settori, ben il 96% delle conciliazioni paritetiche va a buon fine.

 

 

La procedura di conciliazione paritetica è gratuita,

e non comporta oneri per il consumatore, fatta salva l’ iscrizione all’ Associazione dei Consumatori.