I fornitori di luce e gas non potranno, modificare unilateralmente i contratti. La sospensione delle modifiche unilaterali è stata formalizzata dal Decreto Aiuti-bis convertito nella Legge n. 142 del 21 settembre 2022 pubblicata nella Gazzetta ufficiale dello stesso giorno. Vediamo più nel dettaglio che cosa dice la norma.
L’art. 3 della Legge 142/2022 stabilisce che anche in presenza di una clausola presente nel contratto che consente al fornitore di luce e gas di modificare unilateralmente le condizioni relative al prezzo dell’energia, questa è sospesa fino alla data del 30 aprile 2023.
L’art. 3, al comma 2, specifica inoltre che, sempre fino alla medesima data e cioè 30 aprile, i preavvisi che erano stati inviati agli utenti relativi al cambio di prezzo anche prima dell’entrata in vigore della nuova legge e cioè il 22 settembre scorso, non hanno efficacia e quindi non valgono, a meno che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate per quella data. Ciò vale anche se nella modifica è salvaguardato il diritto di recesso da parte del consumatore.
Per eventuali modifiche unilaterali sul prezzo di luce e gas che dovessero arrivare da parte del tuo fornitore datate 22 settembre 2022 e a seguire, contatta le sedi territoriali Adiconsum per chiedere assistenza.
Bari, 12 ottobre 2022