CONCILIAZIONI

ADICONSUM CONCILIAZIONELa Conciliazione Paritetica è un metodo di risoluzione extragiudiziale delle controversie che consente alle parti (consumatore e azienda), tramite i propri rappresentanti, di confrontarsi al fine di trovare una soluzione condivisa e realmente soddisfacente per entrambe, in tempi rapidi e in maniera economica, evitando il ricorso in giudizio.

 

La conciliazione paritetica, infatti, è frutto di un accordo realizzato fra Associazioni dei Consumatori riconosciute - quale ADICONSUM - e aziende, sulla base di specifici Accordi (Protocolli di Intesa) sottoscritti dalle Parti. Un apposito Regolamento di Conciliazione disciplina le modalità pratiche di svolgimento della procedura in tutte le sue fasi. E' predisposto, inoltre, un elenco dei Conciliatori per settore, istruiti tramite appositi corsi di formazione.

I Regolamenti attuativi dei Protocolli prevedono una procedura di conciliazione nella quale il consumatore è assistito e rappresentato da un conciliatore Adiconsum, mentre l’azienda è rappresentata da un proprio conciliatore.

 

LA PROCEDURA

Per poter accedere alla conciliazione, è necessario che il consumatore abbia preventivamente presentato un reclamo scritto  all’azienda. Se il reclamo non riceve risposta entro il termine previsto dal settore (di solito tra 30 e 60 giorni), oppure la risposta non è soddisfacente, si può avviare la conciliazione.

In tal caso, il consumatore può presentare una domanda di conciliazione all’Associazione dei Consumatori, la quale, verificate le condizioni di ammissibilità della richiesta e l’esistenza dei presupposti per darvi seguito, svolge una prima analisi del caso.

Una Commissione di Conciliazione, composta da un rappresentante per parte, gestisce la procedura conciliativa, coadiuvata da un’apposita Segreteria per la gestione delle pratiche. 

IPOTESI 1

I conciliatori delle due parti cercano di individuare un accordo che – se raggiunto – sottoscrivono il verbale di conciliazione avente efficacia di accordo transattivo ex art. 1965 c.c., quindi vincolante sia per il consumatore che per l’azienda. In tal modo si pone fine alla controversia.

IPOTESI 2

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione fallisca, viene ugualmente redatto apposito verbale – di mancato accordo – che consente di proseguire il reclamo nelle opportune sedi giudiziarie, che oggi in molti casi prevedono il ricorso preventivo alla mediazione.

Il ricorso alla conciliazione è obbligatorio prima di rivolgersi al giudice?

Il tentativo di conciliazione è obbligatorio e condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria nei settori regolati (come telecomunicazioni ed energia) e in specifiche materie previste dalla legge, mentre negli altri ambiti rappresenta uno strumento facoltativo di risoluzione alternativa delle controversie prima dell’eventuale ricorso al giudice.

È bene sapere che, in alcuni settori, ben il 96% delle conciliazioni paritetiche va a buon fine.

 La procedura di conciliazione paritetica è gratuita,

 non comporta oneri per il consumatore, fatta salva l’iscrizione all’Associazione dei Consumatori.

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